Art. 4 — Disposizioni transitorie per l'accesso ai profili professionali del personale dei Ministeri
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Le disposizioni di cui all'articolo 28- ter del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, cessano di avere effetto con l'emanazione del primo provvedimento di ciascuna amministrazione statale di inquadramento del personale nei profili professionali in applicazione dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Dalla data del provvedimento di cui al comma 1 e fino al completamento delle procedure di inquadramento del personale nei profili professionali in applicazione dell'articolo 4, nono e decimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, le amministrazioni statali non possono indire concorsi di reclutamento. Sono comunque fatte salve le assunzioni conseguenti all'espletamento di concorsi gia' indetti alla data di emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1, se consentite dalle disposizioni di legge vigenti. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 3 FEBBRAIO 1993, N. 29)). ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 3 FEBBRAIO 1993, N. 29)).
Testo in vigore dal 21 febbraio 1993 al 24 maggio 2001
