Norme in materia di promozione dell'occupazione
Art. 19 — Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui agli articoli 16, 17 e 18 le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Testo vigente dal 4 luglio 1997
