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Nel caso di morte dell'affittuario coltivatore diretto, il contratto continua, con il coniuge e con gli altri eredi legittimi sempreche' siano coltivatori diretti e dispongano di forza lavorativa che costituisca almeno un terzo di quella necessaria per le normali esigenze di coltivazione del fondo.

Testo in vigore dal 30 aprile 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-03-28;244~art2 · fonte del testo