Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 1957 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Il secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con legge 22 marzo 1950, n. 144, e' sostituito dal seguente: "I contratti di affitto esistenti sui fondi acquistati o concessi in enfiteusi a norma della presente legge cessano di aver vigore al termine dell'annata agraria successiva a quella nella quale e' stata stipulata la vendita o la concessione in enfiteusi, sempreche' sia stata data disdetta almeno un anno prima di detto termine".
Testo in vigore dal 30 aprile 1957 al 16 dicembre 2010
