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Il secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con legge 22 marzo 1950, n. 144, e' sostituito dal seguente: "I contratti di affitto esistenti sui fondi acquistati o concessi in enfiteusi a norma della presente legge cessano di aver vigore al termine dell'annata agraria successiva a quella nella quale e' stata stipulata la vendita o la concessione in enfiteusi, sempreche' sia stata data disdetta almeno un anno prima di detto termine".

Testo in vigore dal 30 aprile 1957 al 16 dicembre 2010

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-03-28;244~art3 · fonte del testo