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La pubblicita' di cui all'articolo 4 e' autorizzata dalla regione, sentite le federazioni regionali degli ordini o dei collegi professionali, ove costituiti, che devono garantire il possesso e la validita' dei titoli accademici e scientifici, nonche' la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa, dell'insegna o dell'inserzione a quelle stabilite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 2. Con decreto del Ministro della sanita' sono stabilite le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione regionale. 1 Gli annunci pubblicitari di cui al presente articolo devono indicare gli estremi dell'autorizzazione regionale. I titolari e i direttori sanitari responsabili delle strutture di cui all'articolo 4, che effettuino pubblicita' nelle forme consentite senza l'autorizzazione regionale, sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi. Qualora l'annuncio pubblicitario contenga indicazioni false sulle attivita' o prestazioni che la struttura e' abilitata a svolgere o non contenga l'indicazione del direttore sanitario, l'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attivita' sanitaria e sospesa per un periodo da sei mesi ad un anno.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
1La Corte costituzionale con sentenza 5-19 novembre 1992, n. 461 (in G.U. 1a s. s. 25/11/1992, n. 49) dichiara "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 175 ("Norme in materia di pubblicita' sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie")".
Testo in vigore dal 26 novembre 1992 al 17 marzo 1999
