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La rettificazione ((...)) si fa ((...)) in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali.

Testo in vigore dal 30 marzo 2001 al 6 ottobre 2011

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Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 143/2024

    Illegittimità dichiarata
    23 luglio 2024

    Sono dichiarate inammissibili, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 164 del 1982, sollevate dal Tribunale di Bolzano, sez. seconda civile, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, nella parte in cui non prevede che quello assegnato con la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso possa essere un genere diverso dal maschile e dal femminile. Infatti, le questioni eccedono il perimetro del sindacato della Corte costituzionale, anche perché le indicazioni che provengono dagli ordinamenti degli Stati europei e dalle Corti sovranazionali non sono univoche, non potendosi ritenere ancora sussistente un consensus europeo al riguardo. L’eventuale introduzione di un terzo genere di stato civile avrebbe un impatto generale, postulando necessariamente un intervento legislativo di sistema, nei vari settori dell’ordinamento e per i numerosi istituti attualmente regolati con logica binaria, presenti nel diritto di famiglia e dello stato civile, nel diritto del lavoro, o a tutela della riservatezza. Tuttavia, poiché la percezione dell’individuo di non appartenere né al sesso femminile, né a quello maschile – da cui nasce l’esigenza di essere riconosciuto in una identità “altra” – genera una situazione di disagio significativa rispetto al principio personalistico (art. 2 Cost.), potendo indurre disparità di trattamento o compromettere il benessere psicofisico della persona, cosicché in vari ambiti della comunità nazionale si manifesta una sempre più avvertita sensibilità nei confronti di questa realtà pur minoritaria – come dimostra, tra l’altro, la pratica delle “carriere alias” in diversi istituti di istruzione secondaria e universitaria –, ciò pone la condizione non binaria all’attenzione del legislatore, primo interprete della sensibilità sociale.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 117 cost.

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  • Sentenza n. 180/2017

    Questione infondata
    13 luglio 2017

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per inadeguata verifica della possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982, nella parte in cui subordina la rettificazione di attribuzione di sesso alla modificazione, mediante trattamento medico-chirurgico, dei caratteri sessuali primari della persona istante. Il rimettente ha ritenuto che una interpretazione alternativa sia preclusa dal tenore letterale della disposizione censurata e che l'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, pur ove inteso nel senso di attribuire al trattamento medico-chirurgico carattere eventuale, si riferisca ai casi concreti nei quali i caratteri sessuali siano già modificati. ( Precedente specifico citato: sentenza n. 221 del 2015 ). La possibilità di una interpretazione alternativa, che il giudice a quo non ha ritenuto di fare propria, non riveste alcun significativo rilievo ai fini del rispetto delle regole del processo costituzionale, in quanto la verifica dell'esistenza e della legittimità di tale ulteriore interpretazione è questione che attiene al merito della controversia, e non alla sua ammissibilità. ( Precedenti citati: sentenze n. 42 del 2017, n. 221 del 2015, n. 240 del 2016, n. 219 del 2016, n. 95 del 2016, n. 45 del 2016 e n. 262 del 2015 ).?

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 117 cost.

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  • Ordinanza n. 185/2017

    Questione infondata
    13 luglio 2017

    È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982, censurato dal Tribunale di Avezzano, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., in quanto - nell'interpretazione adottata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 221 del 2015) e dalla Corte di cassazione (prima sez. civ., sentenza n. 15138 del 2015) - farebbe prevalere il riconoscimento del diritto alla rettifica dell'attribuzione di sesso, anche in assenza di intervento chirurgico, sul diritto della gran parte dei consociati a conservare il pieno "duopolio uomo/donna" e implicherebbe che la società debba adeguarsi all'estrinsecazione delle sue conseguenze anche verso minori, lavoratori, istituzioni, imponendo loro un mutamento dei tradizionali valori, comunemente accettati. L'interpretazione adeguatrice della disposizione censurata, pur escludendo la necessità di modificazioni chirurgiche dei caratteri sessuali, ha mantenuto fermo il dato testuale ("intervenute modificazioni dei caratteri sessuali"), rilevando la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta transizione dell'identità di genere, al qual fine non riveste esclusivo o prioritario rilievo il solo elemento volontaristico, in quanto il ragionevole punto di equilibrio tra le molteplici istanze di garanzia è stato individuato affidando al giudice, nell'ambito di un procedimento cui partecipa anche il p.m., l'accertamento delle modalità attraverso le quali le modificazioni siano intervenute, tenendo conto di tutte le componenti, compresi i caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e di genere. Quanto al denunciato onere di adeguamento a carico della collettività esso non costituisce affatto violazione dei doveri inderogabili di solidarietà, ma ne riafferma la perdurante e generale valenza; né a questa sono opponibili situazioni di fatto destinate a verificarsi a prescindere dalla disciplina della rettificazione anagrafica, la quale è volta a regolare una realtà che, prima ancora che nel diritto, esiste nella natura. ( Precedenti citati: sentenza n. 221 del 2015; sentenza n. 161 del 1985 ). Sebbene l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici con quello soggettivamente percepito e "vissuto" costituisca espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere, che è parte dell'identità personale, nella legge n. 164 del 1982 essa trova realizzazione attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia le esigenze pubblicistiche di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici. ( Precedente citato: sentenza n. 221 del 2015 ). La generale valenza dei doveri inderogabili di solidarietà sociale si manifesta nell'accettazione e nella tutela di situazioni di diversità, anche "minoritarie ed anomale". ( Precedente citato: sentenza n. 161 del 1985 ).

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 1 Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;164~art1 · fonte su Normattiva