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La variazione del canone disposta dall'articolo precedente assorbe, se li supera, gli aumenti dipendenti dall'applicazione degli articoli 962 del Codice civile, 144 e 145 delle disposizioni di attuazione e transitorie di detto Codice; ed e' considerata come prima revisione ai sensi del citato art. 144. La successiva revisione, in base all'art. 962 del Codice civile, potra' essere richiesta dal concedente dopo il decorso di dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, e dall'enfiteuta anche prima di tale termine.
Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 16 dicembre 2010
