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Nelle zone gia' delimitate o che saranno delimitate ad sensi degli articoli 1 o 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, i canoni di affitto di fondo rustico in natura o in denaro relativi all'annata agraria 1959-60, sono ridotti di una percentuale determinata dalle Commissioni tecniche provinciali istituite a norma dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, per ciascuna zona agraria sulla base della entita' media dei danni prodotti alle aziende agricole da eccezionali calamita' naturali o da eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nell'annata agraria predetta. E' considerata annata agraria 1959-60 anche quella che abbia avuto inizio tra il 1 gennaio e il 1 marzo 1960, quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale. E' fatto salvo il diritto dell'affittuario alla maggiore riduzione prevista dagli articoli 1635 e 1636 del Codice civile. Le Commissioni tecniche provinciali dovranno emettere le loro determinazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dalla data del provvedimento di delimitazione di cui agli articoli 1 o 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per le zone dove essa abbia luogo successivamente. Si applicano inoltre le altre disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1949, n. 321.
Testo in vigore dal 7 aprile 1961 al 22 dicembre 2008
