Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici

Art. 6 — Fissazione di un criterio comune a tutti i tipi di elezione per l'accesso ai rimborsi per le spese elettorali

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All'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica e' ripartito su base regionale. A tal fine il fondo e' suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione e' ripartita tra i partiti, i movimenti politici e i gruppi di candidati, in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale, a condizione che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione. Partecipano altresi' alla ripartizione del fondo i candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti»;
  • b)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e' ripartito, in proporzione ai voti conseguiti, tra i partiti e i movimenti politici che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto».

Testo in vigore dal 9 luglio 2012 al 28 dicembre 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2012-07-06;96~art6 · fonte su Normattiva