Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi

Art. 4 — Abuso di posizione dominante e ipotesi di responsabilità

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Restano ferme le vigenti disposizioni volte a prevenire e reprimere l'abuso di posizione dominante di cui all'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Resta, altresi', fermo il divieto di atti o comportamenti aventi per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249. La violazione delle disposizioni richiamate nel comma 2 e' sanzionata anche quando e' compiuta avvalendosi di atti posti in essere dal titolare di cariche di governo, dall'impresa facente capo al titolare medesimo, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado, ovvero dalle imprese o societa' da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della citata legge n. 287 del 1990. Le disposizioni della presente legge non escludono l'applicabilita' delle norme civili, penali, amministrative e disciplinari vigenti, quando ne sussistano i presupposti.

Testo in vigore dal 18 agosto 2004 al 7 novembre 2004

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