Alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificata dall'articolo 8- bis del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1› dicembre 1981, n. 692, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. L'imposta e' dovuta per ciascuna formalita' richiesta. E' tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtu' dello stesso atto debbono eseguirsi piu' formalita' di iscrizione ipotecaria. 2. Le formalita' di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, nonche' di iscrizione di contestuali diritti reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione. 3. Le formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli gia' iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto e' stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine e' elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 106, n. 4›, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere. 4. Per l'omissione delle richieste di formalita' entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica una soprattassa pari a quattro volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa e' ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni. 5. L'imposta suppletiva deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui la formalita' e' stata eseguita. 6. Al pagamento dell'imposta e della soprattassa sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalita' sono state eseguite. 7. Per quanto non disposto dai commi precedenti si applicano, purche' compatibili, le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonche', se competono, le esenzioni ed agevolazioni previste in materia di imposta di registro";
- b)all'articolo 3 le parole: "dal quarto comma" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 5". All'articolo 3 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificata dall'articolo 5, quarto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, la cifra percentuale e' sostituita dalla seguente: "L. 0,75 per cento". Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, modificative o integrative di quelle vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano alle formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative alle scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente a decorrere dalla stessa data ed agli acquisti di veicoli per causa di morte in dipendenza di successioni apertesi dalla stessa data.
Testo vigente dal 16 luglio 1990
