Ai lavoratori che fruiscono dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alla presente legge sono corrisposti gli assegni per il nucleo familiare nella misura e sulla base dei requisiti previsti dal testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni; il relativo onere grava sulle disponibilita' della gestione di cui all'articolo 1, comma 2.

Testo vigente dal 10 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-05;147~art5 · fonte su Normattiva