Le spese di amministrazione nonche' quelle bancarie e per commissioni valutarie relative al trasferimento di quanto dovuto da parte della Svizzera sono a carico delle disponibilita' della gestione di cui all'articolo 1, comma 2.

Testo vigente dal 10 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-05;147~art7 · fonte su Normattiva