Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 1966 al 9 ottobre 2010. 74 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Lo stipendio degli aiutanti di battaglia dell'Esercito, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza e' fissato nella misura annua lorda iniziale di lire un milione e cinquecentomila. L'assegno personale di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e' determinato, per gli aiutanti di battaglia, tenuto conto del compenso mensile per lavoro straordinario dovuto, in ragione di quindici ore, al personale civile avente qualifica di archivista capo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-07-01;532~art1 · fonte del testo