Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 1966 al 9 ottobre 2010. 109 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: All'onere annuo di lire 56.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvedera' mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 2071 (lire 47.710.000), n. 3043 (lire 4.500.000) e n. 4058 (lire 2.290.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1966 e del capitolo n. 1204 (lire 1.500.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il medesimo anno finanziario e dei corrispondenti capitoli degli stessi stati di previsione della spesa per gli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-07-01;532~art5 · fonte del testo