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Le pensioni ordinarie spettanti agli aiutanti di battaglia cessati dal servizio alla data di decorrenza della presente legge, o che cesseranno successivamente, nonche' le pensioni indirette o di riversibilita' a favore degli aventi diritto, sono computate sostituendo allo stipendio preso a base nella precedente liquidazione quello di lire 900.000 annue lorde. L'integrazione temporanea mensile di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 754, e' determinata in relazione alla pensione calcolata sul nuovo stipendio indicato nel comma precedente.

Testo in vigore dal 19 luglio 1966 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-07-01;532~art2 · fonte del testo