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Per i lavoratori dell'industria solfifera siciliana ammessi ai benefici di cui alle leggi della regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e 25 maggio 1979, n. 100, in deroga all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, la base di calcolo del contributo dovuto per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e' elevata all'importo dell'indennita' mensile effettivamente liquidata all'interessato, al netto degli assegni familiari, ai sensi delle richiamate leggi della regione siciliana. L'adeguamento del contributo volontario di cui al primo comma e' effettuato, ogni tre mesi, sulla base dell'importo dell'indennita' effettivamente liquidata agli interessati nel trimestre precedente, e decorre dal primo giorno del mese successivo. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di entrata in vigore della legge della regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42.

Testo in vigore dal 6 maggio 1982 al 5 aprile 1991

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urn:nir:stato:legge:1982-04-26;214~artunico · fonte su Normattiva