Le domande di pagamento della indennita' di cui all'art. 1, ed al successivo art. 15 devono essere presentate alla Intendenza di finanza - competente ai sensi dell'art. 4, primo comma - entro otto mesi dalla entrata in vigore della presente legge a pena di decadenza. Sono valide le domande gia' presentate od in corso di istruttoria.

Testo vigente dal 23 gennaio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-01-09;10~art13 · fonte del testo