Le domande di pagamento della indennita' di cui all'art. 1, ed al successivo art. 15 devono essere presentate alla Intendenza di finanza - competente ai sensi dell'art. 4, primo comma - entro otto mesi dalla entrata in vigore della presente legge a pena di decadenza. Sono valide le domande gia' presentate od in corso di istruttoria.
Testo vigente dal 23 gennaio 1951
