Il decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451, e' abrogato. Non puo' essere accordata nessuna integrazione degli indennizzi liquidati dalle Autorita' alleate, oppure, dalla Amministrazione italiana in base al predetto decreto legislativo n. 451, e gia' riscossi alla data di entrata in vigore della presente legge. Nell'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 226, in luogo delle disposizioni del regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451, devono intendersi richiamate le disposizioni della presente legge.

Testo vigente dal 23 gennaio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-01-09;10~art14 · fonte del testo