La presente legge si applica anche alla liquidazione:

  • a)dell'indennita' per la requisizione in uso, da parte delle Autorita' alleate, degli autoveicoli e rimorchi che dalle dette Autorita' sono stati riconsegnati alla Amministrazione italiana, ovvero sono stati restituiti direttamente ai proprietari;
  • b)dell'indennita' per la requisizione in proprieta', da parte delle Autorita' alleate, di autoveicoli, di rimorchi e di accessori, in genere, di autoveicoli;
  • c)dell'indennita' per il deterioramento straordinario degli autoveicoli e rimorchi contemplati nella lettera a). Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 46, e del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 149, in quanto concernenti la liquidazione delle predette indennita'.

Testo vigente dal 23 gennaio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-01-09;10~art15 · fonte del testo