Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 e dell'art. 2, nn. 1 e 3, della legge 9 gennaio 1951, n. 10 (norme in materia di indennizzi per danni arrecati con azioni non di combattimento e per requisizioni disposte dalle Forze Armate Alleate), denunziati per violazione dell'art. 2 della Costituzione, in quanto attribuendo indennità determinate entro confini esigui, sguarnirebbero di adeguata tutela il diritto inviolabile alla integrità personale nel suo particolare aspetto di pretesa di ottenere la restaurazione delle lesioni patite; e per violazione dell'art. 3 Cost., attesa la ripetuta esiguità della indennità nei confronti della misura del risarcimento del danno che spetta a chi lo abbia sofferto in conseguenza di azioni di combattimento delle Forze Armate Italiane. Ed invero, non è violato l'art. 2 Cost., in quanto la disciplina denunziata, richiamandosi ai criteri stabiliti dalla legge sugli infortuni sul lavoro, consentendo di ottenere il trattamento pensionistico di guerra, nonché di esperire ricorsi gerarchici avverso il provvedimento di liquidazione, vale ad escludere che il diritto all'equo indennizzo non sia garantito e che possa essere praticamente svuotata di ogni contenuto dalla pubblica Amministrazione. E non è violato l'art. 3 Cost., essendo innegabile la diversità di situazione a seconda che i danni siano stati cagionati dalle Forze Armate Alleate, ovvero da cittadini, appartenenti o non, alle Forze Armate Italiane.
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 1 Norme in materie di indennizzi per danni arrecati con azioni non di combattimento e per requisizioni disposte dalle Forze armate alleate · Art. 2 Norme in materie di indennizzi per danni arrecati con azioni non di combattimento e per requisizioni disposte dalle Forze armate alleate