E' concessa un'indennita':

  • a)per le requisizioni di beni mobili e per le requisizioni od occupazioni di beni immobili operate, anche senza atto formale, direttamente dalle Forze armate alleate o per mezzo di Autorita' italiane;
  • b)per i servizi prestati alle Forze armate alleate;
  • c)per i beni mobili acquistati dalle Forze armate alleate direttamente o per mezzo di Autorita' italiane;
  • d)per i danni, immediati e diretti, causati a beni dalle requisizioni di cui alla lettera a);
  • e)per i danni, immediati e diretti, causati da atti non di combattimento, dolosi o colposi, delle Forze armate alleate.

Testo vigente dal 23 gennaio 1951

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 46/1971

    Questione infondata
    16 marzo 1971

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 e dell'art. 2, nn. 1 e 3, della legge 9 gennaio 1951, n. 10 (norme in materia di indennizzi per danni arrecati con azioni non di combattimento e per requisizioni disposte dalle Forze Armate Alleate), denunziati per violazione dell'art. 2 della Costituzione, in quanto attribuendo indennità determinate entro confini esigui, sguarnirebbero di adeguata tutela il diritto inviolabile alla integrità personale nel suo particolare aspetto di pretesa di ottenere la restaurazione delle lesioni patite; e per violazione dell'art. 3 Cost., attesa la ripetuta esiguità della indennità nei confronti della misura del risarcimento del danno che spetta a chi lo abbia sofferto in conseguenza di azioni di combattimento delle Forze Armate Italiane. Ed invero, non è violato l'art. 2 Cost., in quanto la disciplina denunziata, richiamandosi ai criteri stabiliti dalla legge sugli infortuni sul lavoro, consentendo di ottenere il trattamento pensionistico di guerra, nonché di esperire ricorsi gerarchici avverso il provvedimento di liquidazione, vale ad escludere che il diritto all'equo indennizzo non sia garantito e che possa essere praticamente svuotata di ogni contenuto dalla pubblica Amministrazione. E non è violato l'art. 3 Cost., essendo innegabile la diversità di situazione a seconda che i danni siano stati cagionati dalle Forze Armate Alleate, ovvero da cittadini, appartenenti o non, alle Forze Armate Italiane.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 1 Norme in materie di indennizzi per danni arrecati con azioni non di combattimento e per requisizioni disposte dalle Forze armate alleate · Art. 2 Norme in materie di indennizzi per danni arrecati con azioni non di combattimento e per requisizioni disposte dalle Forze armate alleate

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-01-09;10~art1 · fonte del testo