Art. 150

[1]dell'efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione (articolo 53 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

[2]1. Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi duecento giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto. 2. Se il pignoramento e' stato trascritto in pubblico registro mobiliare o immobiliare, l'agente della riscossione, nell'ipotesi prevista dal comma 1 e in ogni altro caso di estinzione del procedimento, richiede entro dieci giorni al conservatore la cancellazione della trascrizione.

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