Il primo comma dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1955, n. 1309, e' sostituito dal seguente: "Per la concessione dei prestiti e dei mutui previsti dai precedente art. 1 e' autorizzata l'erogazione di un concorso statale nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 4,50 per cento".

Testo vigente dal 20 maggio 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-05-12;277~art2 · fonte del testo