L'art. 1 della legge 23 dicembre 1955, n. 1309, e' sostituito dal seguente: "Alle aziende agricole ed armentizie della Sardegna danneggiate dalla siccita' dell'annata agraria 1954-55 possono essere concessi:

  • 1)prestiti di esercizio ad un tasso non superiore al 2 per cento, per una durata di quattro anni;
  • 2)contributi fino alla concorrenza del 50 per cento della somma occorrente per il ripristino della efficienza produttiva, ivi comprese le concimazioni di fondo per i terreni olivetati, la ricostituzione del patrimonio zootecnico, la costruzione di silos, fienili, muri di sezionamento e di confine e di altre opere occorrenti per il razionale sfruttamento dei pascoli e dei prati; nonche' prestiti e mutui, ad un tasso non superiore al 2 per cento e per una durata fino a cinque anni, per le somme non coperte dal contributo".

Testo vigente dal 20 maggio 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-05-12;277~art1 · fonte del testo