I benefici previsti dall'art. 1, n. 1, e dall'art. 2 possono essere applicati anche nei confronti dei normali prestiti di esercizio contratti prima della entrata in vigore della presente legge e per i quali risulti dimostrato che il loro ricavo fu destinato agli interventi all'uopo previsti dalla legge 23 dicembre 1955, n. 1309.
Testo vigente dal 20 maggio 1959
