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Alla legge 28 giugno 1952, n. 677, e' aggiunto il seguente art. 6: "Le somme disponibili ai sensi del secondo comma del precedente art. 1, sono versate ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata per essere assegnate, con decreti del Ministro per il tesoro, per la concessione di mutui di cui al primo comma dello stesso art. 1".
Testo in vigore dal 29 dicembre 1953 al 22 dicembre 2008
