Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1952 al 22 dicembre 2008. 123 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le somme che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino disponibili sui fondi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 29 luglio 1949, n. 481, sono destinate per la concessione di mutui in conformita' degli articoli 4 e 11 della predetta legge. Allo stesso scopo sono destinate le somme che si sono rese o si rendano disponibili a seguito di mancata erogazione o riduzione dei mutui e dei contributi concessi sui fondi anzidetti. Agli effetti della ripartizione territoriale di cui all'art. 11 della legge 29 luglio 1949, n. 481, tra le localita' ammesse a fruire del 65 per cento dei fondi indicati in detto articolo sono compresi i territori indicati nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-06-28;677~art1 · fonte del testo