Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 8 luglio 1952 al 22 dicembre 2008. 123 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: I limiti previsti dagli articoli 5 e 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per lavori e forniture effettuati nell'interesse dell'Istituto, sono stabiliti in 30 milioni, quando si intenda provvedere per asta pubblica, licitazione privata o appalto concorso e in 10 milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata o in economia. Peraltro, sugli atti che importino una spesa superiore ai limiti normali vigenti, ma non eccedente i limiti di cui al precedente comma, deve essere sentito il Comitato amministrativo il cui parere e' vincolante. Il limite massimo previsto dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per le aperture di credito a favore dei funzionario delegato dell'Istituto, e' fissato in 10 milioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-06-20;724~art6 · fonte del testo