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I limiti previsti dagli articoli 5 e 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per lavori e forniture effettuati nell'interesse dell'Istituto, sono stabiliti in 30 milioni, quando si intenda provvedere per asta pubblica, licitazione privata o appalto concorso e in 10 milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata o in economia. Peraltro, sugli atti che importino una spesa superiore ai limiti normali vigenti, ma non eccedente i limiti di cui al precedente comma, deve essere sentito il Comitato amministrativo il cui parere e' vincolante. Il limite massimo previsto dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per le aperture di credito a favore dei funzionario delegato dell'Istituto, e' fissato in 10 milioni.
Testo in vigore dal 8 luglio 1952 al 22 dicembre 2008
