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La Commissione di disciplina, di cui all'art. 68 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, per il personale dell'Istituto e' costituita dal direttore generale che la presiede, da un capo di laboratorio e da un funzionario del ruolo dei servizi amministrativi di grado non inferiore al 6°. Saranno inoltre nominati due membri supplenti scelti fra funzionari dell'Istituto di grado non inferiore al 7°. Un funzionario di ruolo dell'Istituto designato dal direttore generale esercita le funzioni di segretario.
Testo in vigore dal 8 luglio 1952 al 22 dicembre 2008
