Con decreto del Ministro per il tesoro di concerto col Ministro per l'industria e commercio, saranno stabiliti i termini e le condizioni per la restituzione da parte degli Istituti di credito delle somme loro anticipate dal Tesoro dello Stato a norma dell'art. 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121.
Testo vigente dal 5 gennaio 1949
