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Per essere ammessi a fruire del rinvio i giovani dovranno, entro il 300 giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del loro contingente o scaglione, presentare domanda documentata al Ministero della difesa. Il Ministro per la difesa, di intesa con il Ministro per gli affari esteri, giudica ogni domanda dopo aver esaminato i titoli e i requisiti del richiedente. Entro sei mesi dall'accoglimento della domanda i giovani debbono raggiungere il Paese di destinazione e iniziarvi le loro prestazioni. Per ottenere la dispensa dal servizio di leva gli interessati debbono presentare domanda, con la documentazione comprovante il servizio prestato, al Ministero della difesa, entro il 300 giorno dal compimento della opera in base a cui e' stato accordato il rinvio.

Testo in vigore dal 7 dicembre 1966 al 31 marzo 1970

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urn:nir:stato:legge:1966-11-08;1033~art4 · fonte del testo