Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1972 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 15 dicembre 1971, n. 1222.
Abrogato dal 1 gennaio 1972
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Provvedimento abrogato dalla l. 15 dicembre 1971, n. 1222.
Abrogato dal 1 gennaio 1972
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 31 marzo 1970 al 1 gennaio 1972. 147 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Per essere ammessi a fruire del rinvio i giovani dovranno, entro il trentesimo giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del loro contingente o scaglione, presentare domanda documentata al Ministero della difesa. Il Ministro per la difesa, d'intesa con il Ministro per gli affari esteri, giudica ogni domanda dopo aver esaminato i titoli ed i requisiti del richiedente ed accertato che le condizioni dell'opera da prestarsi all'estero rispondano ai criteri informatori di un servizio volontario civile in favore di un Paese in via di sviluppo. Entro sei mesi dall'accoglimento della domanda i giovani debbono raggiungere il Paese di destinazione ed iniziarvi le loro prestazioni. Per ottenere la dispensa dal servizio di leva gli interessati debbono presentare domanda al Ministero della difesa entro il trentesimo giorno dal compimento dell'opera in base a cui e' stato accordato il rinvio, allegando la documentazione comprovante il servizio prestato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 15 DICEMBRE 1971, N. 1222
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-11-08;1033~art4 · fonte del testo