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((Per essere ammessi a fruire del rinvio i giovani dovranno, entro il trentesimo giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del loro contingente o scaglione, presentare domanda documentata al Ministero della difesa. Il Ministro per la difesa, d'intesa con il Ministro per gli affari esteri, giudica ogni domanda dopo aver esaminato i titoli ed i requisiti del richiedente ed accertato che le condizioni dell'opera da prestarsi all'estero rispondano ai criteri informatori di un servizio volontario civile in favore di un Paese in via di sviluppo. Entro sei mesi dall'accoglimento della domanda i giovani debbono raggiungere il Paese di destinazione ed iniziarvi le loro prestazioni. Per ottenere la dispensa dal servizio di leva gli interessati debbono presentare domanda al Ministero della difesa entro il trentesimo giorno dal compimento dell'opera in base a cui e' stato accordato il rinvio, allegando la documentazione comprovante il servizio prestato)).
Testo in vigore dal 31 marzo 1970 al 1 gennaio 1972
