Ai giudici indicati nell'articolo 1 sono applicabili le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato per il riconoscimento o il riscatto dei servizi o di altri periodi ai fini del trattamento di pensione e di buonuscita. La percentuale base per il computo della pensione, una volta effettuati i riconoscimenti e i riscatti di cui al precedente comma, non puo' essere inferiore a quella stabilita per il personale collocato a riposo nelle condizioni previste dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

Testo vigente dal 6 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-04-16;124~art2 · fonte del testo