Sono equiparati ai figli legittimi, ai fini del trattamento di quiescenza indiretto e, di riversibilita' delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza i figli naturali i' riconosciuti a norma del Codice civile dall'iscritto anteriormente alla data di cessazione dal servizio gli affiliati qualora non vi siano figli legittimi aventi diritto al trattamento stesso, ed i figli adottivi, sempre che il decreto di affiliazione o di adozione, sia anteriore alla data di cessazione dal servizio Per i casi di morte a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge dell'iscritto o del pensionato delle Casse pensioni indicate nel comma precedente, alla vedova non avente diritto a pensione per sentenza, passata in giudicato di separazione, per sua colpa, e' corrisposto, ove sussista, lo stato di bisogno, un assegno alimentare pari al 20 per cento della pensione diretta. Qualora esistano orfani, il predetto assegno alimentare non puo' superare la differenza tra importo della pensione di riversibilita' che sarebbe spettato alla vedova con orfani ove non fosse stata, pronunciata sentenza di separazione e l'importo della pensione dovuta agli orfani.513 Qualora non sopravvivano, nei casi di morte previsti dal comma precedente, ne' il coniuge, ne' tigli aventi diritto al trattamento di quiescenza, il trattamento stesso spetta, nella identica misura stabilita per la vedova, al padre o, in mancanza, alla madre, qualora abbiano una eta' superiore ad anni 60 oppure - siano inabili al lavoro proficuo, siano nullatenenti e risultino a carico del deceduto. In mancanza dei genitori legittimi, sono equiparati ad essi gli adottanti in mancanza di questi i genitori naturali; in mancanza anche di questi, gli affilianti il trattamento di quiescenza spetta, in mancanza di altri aventi diritto, alle sorelle ed ai fratelli inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro conviventi a carico dell'iscritto e nullatenenti.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

5

La Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio-10 marzo 1988 n. 268 (in G.U. 1a s.s. 16/03/1988 n. 11) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro) limitatamente alle parole "dall'iscritto anteriormente alla cessazione dal servizio"."

Corte Costituzionale

13

La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 28 luglio 1993 n. 346 (in G.U. 1a s.s. 04/08/1993 n. 32) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 38, primo comma, del regio decreto legge 30 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), e 7, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), nella parte in cui esclude il diritto a pensione a favore della vedova di impiegato iscritto alla C.P.D.E.L. che sia separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunziata per di lei colpa, allorche' a questa fosse stato riconosciuto il diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto, riconoscendo alla stessa soltanto il diritto alla corresponsione di un assegno alimentare ove sussista lo stato di bisogno".

Testo vigente dal 5 agosto 1993

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 268/1988

    Ha colpito questo articolo
    10 marzo 1988

    Il trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilita` spetta senza limitazioni di sorta ai figli naturali degli iscritti agli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro e non puo` essere subordinato alla condizione che il riconoscimento ovvero la dichiarazione giudiziale - che hanno contenuto meramente dichiarativo - sia avvenuta anteriormente alla cessazione dal servizio dell'iscritto. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo l'art. 7, comma primo, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, limitatamente alle parole "dall'iscritto anteriormente alla cessazione dal servizio".

    Art. 7 Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 346/1993

    Illegittimità dichiarata
    28 luglio 1993

    La normativa risultante quale effetto delle pronunce di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., (sentt. nn. 286 del 1987, 1009 del 1988 e 450 del 1989) di diverse disposizioni di legge, (concernenti dipendenti del settore privato soggetti a regimi previdenziali collegati all'I.N.P.S., ed alcune categorie di lavoratori autonomi) che negavano il diritto alla pensione di reversibilità al coniuge superstite separato per propria colpa (o con addebito) ancorché questi risultasse titolare di diritto agli alimenti a carico del coniuge defunto, costituisce un 'tertium comparationis' ineludibile nella decisione da adottare sulla questione di legittimita costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., riguardo alle pensioni per gli impiegati degli enti locali, nei confronti dell'analogo combinato disposto degli artt. 38, primo comma, del r.d.l. n. 680 del 1938 e 7, secondo comma, della legge 1646 del 1962. Ne' rileva in contrario che, mentre le disposizioni riconosciute illegittime con le su citate sentenze escludevano del tutto il trattamento pensionistico del coniuge separato per propria colpa, in quelle ora impugnate è invece prevista, in uno con la esclusione del diritto a pensione, la spettanza di un assegno alimentare pari al venti per cento della pensione diretta, trattandosi pur sempre, anche in questi casi, di vedove separate per colpa o con addebito che godevano già di assegno alimentare a carico del defunto coniuge, e dovendosi ritenere costituzionalmente necessario, nella contrapposizione delle due discipline, accordare prevalenza, rispetto agli elementi di differenziazione, ai più consistenti aspetti di assimilazione. Pertanto il combinato disposto degli artt. 38, primo comma, del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e 7, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, deve essere dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui esclude il diritto a pensione a favore della vedova di impiegato iscritto alla C.P.D.E.L., che sia separata legalmente con sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa, allorché a questa fosse stato riconosciuto il diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto, attribuendo alla stessa soltanto il diritto alla corresponsione di un assegno alimentare ove sussista lo stato di bisogno. - Sentt. nn. 286/1987, 1009/1988, 450/1989, già citate nel testo.

    Art. 3 Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali · Art. 7 Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 397/1988

    Illegittimità dichiarata
    7 aprile 1988

    L'istituto del consolidamento, che il legislatore ha previsto per gli impiegati civili dello Stato (art. 87 d.P.R. n. 1092/1973), tende a rendere effettivo il diritto alla pensione di riversibilità per tutti i soggetti riconosciuti meritevoli del beneficio, in quanto assistiti in vita dal dante causa e finché perdurino, dopo la morte di questi, i requisiti di assistibilità: esso costituisce una razionalizzazione del sistema, impedendo che, nel caso di più soggetti vocati in ordine successivo, resti affidata al caso la possibilità, per i chiamati successivamente, di godere del beneficio. Sicché l'istituto in questione non può non espandersi a tutte le ipotesi identiche, in cui determinati soggetti sono presi in considerazione come possibili destinatari della pensione di riversibilità e, dunque, anche agli assistiti dai dipendenti pubblici, cui si riferisce la norma denunciata, perché altrimenti si creerebbero ingiustificate discriminazioni sia fra categorie diverse di possibili beneficiari, sia all'interno della medesima categoria di chiamati. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 7, ultimo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui non prevede nei confronti dei fratelli e sorelle inabili e conviventi con l'iscritto agli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, il consolidamento della pensione di riversibilità alla morte del genitore del dante causa, al quale spettava per ultimo la pensione, alle condizioni previste dall'art. 87, secondo comma, del t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092. - Per la correzione di errori materiali contenuti nel "ritenuto in fatto" e nel dispositivo della presente sentenza v. Ordinanza n. 819 del 1988.

    Art. 7 Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro · Art. 87 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1962-11-22;1646~art7 · fonte su Normattiva