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Nella prima applicazione della presente legge, i posti disponibili nel ruolo della carriera di concetto, dopo gli inquadramenti previsti, nel precedente articolo 4, sono conferiti nella qualifica iniziale mediante concorso per esami, riservato agli impiegati di ruolo organico, dei ruoli aggiunti e non di ruolo del Ministero della marina mercantile, in servizio da almeno due anni ed in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alle carriere di concetto, salvo il disposto dell'articolo 173, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1960 al 28 novembre 1965
