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Nella prima applicazione della presente legge, i posti disponibili nel ruolo della carriera di concetto, dopo gli inquadramenti previsti, nel precedente articolo 4, sono conferiti nella qualifica iniziale mediante concorso per esami, riservato agli impiegati di ruolo organico, dei ruoli aggiunti e non di ruolo del Ministero della marina mercantile, in servizio da almeno due anni ed in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alle carriere di concetto, salvo il disposto dell'articolo 173, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 ottobre 1965, n.1217
1La L. 29 ottobre 1965, n.1217 ha disposto (con l'art. 1) che "Agli effetti delle promozioni alle qualifiche di segretario aggiunto e di segretario, i requisiti di permanenza nella qualifica inferiore, per il personale vincitore del concorso di cui all'articolo 5 della legge 7 dicembre 1960, n. 1541, sono ridotti alla meta'. In ogni caso, la decorrenza delle promozioni alla qualifica di segretario aggiunto non puo' essere anteriore alla data del 1 gennaio 1965."
Testo in vigore dal 28 novembre 1965 al 22 dicembre 2008
