Ferme restanti le speciali disposizioni sulla stampa periodica e su quella ecclesiastica, l'obbligo della licenza previsto dall'art. 113 del testo unico delle leggi pubblica sicurezza e' esteso alle affissioni di stampati e manoscritti in luogo pubblico o esposto al pubblico predisposti a cura di Enti, Amministrazioni ed Autorita' pubbliche non statali.

Testo vigente dal 3 aprile 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-01-23;166~art1 · fonte del testo