Fermo restando il disposto di cui all'articolo precedente, l'affissione di manifesti di propaganda politica, sociale e culturale in luogo pubblico o esposto al pubblico, anche se richiesta da Enti, Amministrazioni ed Autorita' pubbliche non statali, deve essere preventivamente autorizzata dal Prefetto competente, il quale, ove lo creda, puo' sentire il Ministero della cultura popolare, circa la opportunita' della affissione.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale con sentenza 11-23 gennaio 1974, n. 11 (in G.U. 1a s.s. 23/01/1974, n. 22) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Testo vigente dal 24 gennaio 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 11/1974

    Ha colpito questo articolo
    23 gennaio 1974

    L'art. 3 della legge 23 gennaio 1941, n. 166, che vieta l'affissione di manifesti di propaganda politica, sociale e culturale in luogo pubblico senza l'autorizzazione del prefetto, implica un preventivo esame ed un controllo dell'autorità sul contenuto dello scritto, certamente non conciliabili con il principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero. Pertanto detta disposizione è costituzionalmente illegittima perché in contrasto con l'art. 21, secondo comma, della Costituzione.

    Art. 21 cost. · Art. 663 c.p. · Art. 3 Norme integrative della disciplina delle pubbliche affissioni · Art. 10 Disposizioni sulla stampa

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 gennaio 1974

Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1941 al 24 gennaio 1974.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 11-23 gennaio 1974, n. 11 (in G.U. 1a s.s. 23/01/1974, n. 22) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-01-23;166~art3 · fonte del testo