L'affissione degli stampati e dei manoscritti in luogo pubblico o esposto al pubblico, tanto se richiesta da privati quanto da Enti, Amministrazioni ed Autorita' pubbliche, comprese quelle statali, deve essere fatta esclusivamente sulle tabelle e lamiere all'uopo disponibili od, in mancanza, in quei luoghi determinati dall'Autorita' prefettizia ai sensi dell'articolo unico del Regio decreto 28 gennaio 1929-VII, n. 113.

Testo vigente dal 3 aprile 1941

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 106/1974

    Questione infondata
    18 aprile 1974

    Sono manifestamente infondate, in riferimento agli articoli 21 e 3, secondo comma, della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 113, comma quinto, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U. delle leggi di pubblica sicurezza) e degli artt. 2 e 4 della legge 23 gennaio 1941, n. 166 recante "Norme integrative della disciplina delle pubbliche affissioni".

    Art. 21 cost. · Art. 3 cost. · Art. 113 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 2 Norme integrative della disciplina delle pubbliche affissioni

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  • Sentenza n. 129/1970

    Questione infondata
    13 luglio 1970

    È infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 L. 23 gennaio 1941 n. 166, 9 D.L.C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417, 113 T.U.L.P.S. 18 giugno 1931 n. 773 e 663 C.P. - nella parte in cui contemplano come contravvenzione l'affissione di stampati o manoscritti fuori degli spazi a ciò destinati - sollevata, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, sul presupposto che il potere dell'autorità in ordine alla determinazione o meno degli spazi stessi, sia illimitato o insindacabile. Tale assunto è erroneo essendo l'autorità locale obbligata, in base al citato art. 9 del D.L.C.P.S. 1947, N. 1417, alla predeterminazione degli spazi e dovendo provvedere, in caso di eventuale inerzia, il prefetto in via definitiva; all'osservanza dei predetti doveri d'ufficio soccorrono apposite norme penali (art. 328 e 323 cod. pen.). L'esigenza di assicurare appositi spazi per consentire la manifestazione del pensiero va contemperata con altre esigenze pubbliche, quali quella della tutela dell'estetica e del decoro cittadino, della sicurezza connessa alla viabilità, come chiaramente emerge dalla normativa impugnata. Inoltre, per giurisprudenza costante della Corte, anche con specifico riferimento a casi similari, le disposizioni che disciplinano l'esercizio di un diritto sono legittime - perché il concetto di limite è insito nel concetto di diritto - "sempreché il diritto attribuito dalla Costituzione non venga ad essere snaturato" il che non si verifica, per le ragioni suddette, nel caso in esame (sentenze n. 48 del 1964; n. 49 del 1965; n. 1 del 1956, con la quale fu negato il contrasto con l'art. 21 della Costituzione del quinto comma dell'art. 113 t.u.l.p.s.).

    Art. 398 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 21 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1941-01-23;166~art2 · fonte del testo