Qualora le armi comuni da sparo e le canne presentate al Banco od alle sezioni non superino la prova prescritta dall'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, ovvero risultino non catalogate o non conformi ai tipi catalogati ((ovvero non superino la verifica di cui all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,)), e' dato avviso entro trenta giorni, a cura del Banco o della sezione, al produttore od allo importatore. Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione dell'avviso di cui al primo comma senza che il produttore abbia disposto il ritiro delle armi ovvero senza che l'importatore abbia richiesto il rinvio, a sue spese, delle armi medesime alla dogana che ha provveduto alla loro nazionalizzazione, per la rispedizione all'estero, le armi si considerano abbandonate e sono versate alla competente direzione di artiglieria che puo' disporne la rottamazione e la successiva alienazione. Sono del pari considerate abbandonate le armi rinviate alla dogana ai sensi del comma precedente, delle quali l'importatore non abbia richiesto la rispedizione fuori dal territorio doganale entro venti giorni dalla comunicazione all'interessato da parte della dogana medesima. La rispedizione all'estero delle armi inidonee o non catalogate e' effettuata in deroga ai divieti economici e valutari in materia di armi e comporta lo sgravio dei diritti doganali liquidati all'atto dell'importazione ed il rimborso di quelli gia' pagati, esclusi in ogni caso i corrispettivi per servizi resi. Le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto comma sono applicabili anche per la restituzione ai produttori ed agli importatori delle armi di cui sia stato eventualmente richiesto il deposito o l'esibizione da parte del Ministero dell'interno per la catalogazione ai sensi del precedente articolo 7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 SETTEMBRE 2013, N. 121)).

Testo vigente dal 5 novembre 2013

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 435/1987

    Questione infondata
    3 dicembre 1987

    Non puo` censurarsi, sotto il profilo della disparita` di tratta- mento, una norma che ragionevolmente tuteli alcuni interessi, argomentando che interessi di uguale misura o addirittura piu` rilevanti non abbiano trovato analoga tutela (Richiesta nella specie dell' annullamento di una norma che ragionevolmente in- crimina la vendita o la cessione non autorizzata di armi a tutela dell'interesse al controllo della circolazione di armi, e cio` soltanto a causa della omessa incriminazione delle fattispecie di locazione o comodato di armi stesse). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, come sostituito dall'art. 14 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nella parte in cui punisce la vendita o la cessione non autorizzata di armi comuni da sparo destinate alla caccia, mentre e` esente da pena la locazione o il comodato della medesima arma). - cfr. Sent. nn. 168/1982, 132/1986, 297/1986.

    Art. 3 cost. · Art. 7 Disposizioni per il controllo delle armi · Art. 14 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi · Art. 1 Disposizioni per il controllo delle armi

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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