Art. 21 — Distrazione o sottrazione di armi
Chiunque distrae dalla prevista destinazione, sottrae o comunque detiene le armi di cui agli articoli 1 e 2 al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettivita' mediante la commissione di attentati o comunque di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286 e 306 dello stesso codice, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Testo vigente dal 21 aprile 1975
