All'articolo 46 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' aggiunto il seguente comma: "Fino a quando non sara' attuato il punto IV dell'articolo 36, per gli accertamenti di cui al primo comma, l'Amministrazione della pubblica sicurezza puo' avvalersi anche di medici o di strutture specializzate di altri corpi di polizia o delle forze armate".
Testo vigente dal 28 novembre 1981
