Al primo comma dell'articolo 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121, dopo le parole: "funzionari dei servizi di sicurezza", sono aggiunte le seguenti: "nonche' agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11".
Testo vigente dal 17 ottobre 1986
