Al primo comma dell'articolo 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121, dopo le parole: "funzionari dei servizi di sicurezza", sono aggiunte le seguenti: "nonche' agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11".

Testo vigente dal 17 ottobre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-10;668~art26 · fonte su Normattiva