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La nullita' deve essere eccepita dal contribuente, a pena di decadenza, nel ricorso alla Commissione di primo grado. La motivazione non e' richiesta per l'accertamento dei redditi che il contribuente abbia omesso di dichiarare, ne' quando la dichiarazione manchi della indicazione analitica degli elementi attivi e passivi richiesta dall'art. 2 della legge 11 gennaio 1951, n. 25.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960
