Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
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2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 31 gennaio 1951 al 1 gennaio 1960. 144 parole tolte, 11 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La dichiarazione deve indicare, per i singoli redditi, la specificazione delle fonti, l'importo lordo, le spese detraibili e l'importo netto, nonche', agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, gli oneri deducibili e gli altri titoli di detrazione previsti dalla legge relativa. Le dichiarazioni sono numerate progressivamente il numero e' comunicato al presentatore. Sara' di pubblica ragione, negli uffici distrettuali, l'elenco nominativo, progressivo dei presentatori delle dichiarazioni. Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione:
tolto: 1) i prestatori di opera subordinata aventi redditi esclusivamente di categoria C/2, che nel loro complesso, ai fini della imposta complementare, non superino le lire 600.000;
tolto: 2) coloro il cui reddito complessivo valutabile ai fini dell'imposta complementare sul reddito non supera le lire 240.000, limitatamente ai redditi di terreni ed ai redditi agrari. Nulla e' innovato in materia di valutazione del reddito dominicale dei terreni e dei redditi agrari.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-01-11;25~art2 · fonte del testo