Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
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Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960. 121 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Le imprese, che pur non essendo societa' od enti tassabili in base a bilancio, sono obbligate, ai sensi dell'art. 2214 del Codice civile o di leggi speciali, a tenere libri, documenti e scritture contabili, debbono esibirli a richiesta degli Uffici distrettuali delle imposte dirette. In caso di mancata esibizione, si applicano gli articoli 20 e 23 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608. Quando mancano o per irregolarita' si dimostrano inattendibili i libri, documenti e scritture obbligatori, il contribuente che si oppone all'accertamento deve fornire la prova dei dati in base ai quali chiede gli sia accertato un reddito inferiore. La disposizione di cui al comma precedente sara' applicata per gli accertamenti dei redditi relativi al 1957 e anni successivi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-01-05;1~art10 · fonte del testo