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Le imprese, che pur non essendo societa' od enti tassabili in base a bilancio, sono obbligate, ai sensi dell'art. 2214 del Codice civile o di leggi speciali, a tenere libri, documenti e scritture contabili, debbono esibirli a richiesta degli Uffici distrettuali delle imposte dirette. In caso di mancata esibizione, si applicano gli articoli 20 e 23 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608. Quando mancano o per irregolarita' si dimostrano inattendibili i libri, documenti e scritture obbligatori, il contribuente che si oppone all'accertamento deve fornire la prova dei dati in base ai quali chiede gli sia accertato un reddito inferiore. La disposizione di cui al comma precedente sara' applicata per gli accertamenti dei redditi relativi al 1957 e anni successivi.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960
