Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960. Leggi il testo vigente →
Le tasse di concessione governativa previste dai numeri 111 e 112 della tabella allegato A al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112, e modificato dalla legge 10 dicembre 1954, n. 1164, sono riscosse dall'Ufficio del registro nella cui circoscrizione l'impresa, l'ente o la societa' ha il suo domicilio fiscale. La tassa di lire 200 prevista dal comma ultimo delle note apposte all'art. 1, n. 111, della legge 10 dicembre 1954, n. 1164, si applica altresi' ai libri previsti dall'art. 7 della presente legge diversi da quelli di cui al citato n. 111 e al successivo n. 112. Nella dichiarazione delle imprese, che ai sensi dell'art. 2214 del Codice civile sono obbligate a tenere libri e scritture contabili, delle societa' e degli enti tassabili in base a bilancio debbono essere riportati gli estremi delle quietanze di pagamento della tassa di concessione governativa relative ai libri ai quali la dichiarazione si riferisce.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960
